lunedì 8 febbraio 2021

Vigilanza privata e servizi fiduciari

 Abbiamo scioperato per il rinnovo del contratto ma purtroppo come a tutti ormai chiaro sembrerebbe che al potere poco interessa dei disagi vissuti dal settoreL'attesa del rinnovo e di vedere miglioramenti a beneficio dell'intero settore è lontana.

Per potere cosa intendiamo: Un tempo avrei detto la politica non ci ascolta i poteri forti non dedicano il loro tempo al nostro settore, in parte è vero ma il problema è molto più vicino a noi, oggi purtroppo ci rendiamo conto che a capitanare le decisioni e traghettare il destino dell'intero settore sono sempre i soliti senzienti.

Chi è preposto per il rispetto del CCNL, per contrastare tirannie e mala gestione sono quei personaggi che occupano quelle loro calde poltrone ormai da troppo tempo.

Nei tavoli di incontro programmati un tempo chi rappresenta gli operai proponeva articoli da inserire nel contratto per il miglioramento del settore. Oggi le associazioni datoriali propongono e chi è dalla parte dei lavoratori ascolta nelle loro calde poltrone manifestando il dissenso sventolando le proprie bandierine in una sorta sembrerebbe di pubblicità occulta. Non è più sufficiente.

E’ ora di cambiamenti e per nostro avviso se le teste sono sempre le stesse e incollate alle loro poltrone purtroppo nulla di nuovo all'orizzonte.

In molti settori la presenza dei sindacati autonomi per la firma del contratto nazionale è vista come una presenza dovuta e necessaria per rappresentare la totalità dei lavoratori.

Nel nostro settore i sindacati autonomi sono esclusi dalle forze di potere e non compresi nella contrattazione nazionale. Il motivo?..................a voi la riflessione.

Non vogliamo sventolare le nostre bandiere, vogliamo i diritti e una evoluzione del settore,ma le nostre idee e proposte non rientrano nei loro progetti di marketing.

lunedì 21 dicembre 2020

Sciopero generale della vigilanza privata e degli addetti ai servizi fiduciari per la giornata del 24 dicembre 2020

 

SCIOPERO GENERALE DELLA VIGILANZA PRIVATA E DEGLI ADDETTI AI SERVIZI FIDUCIARI PROCLAMATO DA FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL E UILTUCS  PER L’INTERA GIORNATA DEL 24 DICEMBRE PER TUTTI I TURNI DI LAVORO

(così come riportato sul sito della Commissione di garanzia sugli scioperi https://www.cgsse.it/calendario-scioperi/dettaglio-sciopero/276731 ) che lo sciopero generale ha la durata di 24 ore con inizio alle ore 00,00 del 24 dicembre 2020 per terminare a conclusione nello stesso giorno 24 dicembre 2020, alle ore 24,00.

Questa doverosa precisazione da parte del Sindacato Unal che ha aderito allo sciopero generale, è dovuta al fatto che in rete girano dei volantini, su carta intestata e non firmata, quindi privi di autenticità dei Sindacati che hanno proclamato il suddetto sciopero generale che danno informazioni ERRATE ai lavoratori sugli orari in cui si può effettuare lo sciopero.  

Noi per non far si che i lavoratori si venissero a trovare in difetto nei confronti delle Società di vigilanza, abbiamo contattato la Commissione di Garanzia sugli Scioperi, la quale ha confermato in nostro pensiero che lo sciopero generale  inizia come sopra indicato.

Per semplificare: Inizia alle ore 24,00 della notte del 23 Dicembre dove inizia il giorno 24 Dicembre.

 Lo sciopero terminera' alle ore 24:00 della notte del 24 Dicembre dopo 24 ore di sciopero.

Non come è stato indicato sui volantini qui sopra menzionati che i lavoratori si potevano astenere dal lavoro per sciopero fino alle ore 06,00 del 25 dicembre, data che non rientra nella proclamazione dello sciopero.

Chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti può contattare i responsabili di zona dell’UNAL

Cordiali saluti e buon sciopero.


mercoledì 2 dicembre 2020

Indennità anticipi futuri aumenti (ex vacanza contrattuale)

 OGGETTO: richiesta differenze retributive, adeguamento economico e blocco prescrizione.


Vi scriviamo a nome e per conto del nostro associato,: GPG 

che firma in calce la presente, per segnalare che, da un controllo effettuato sul suo cedolino paga, è emerso che l'importo di € 20,00 identificato con la voce "Anticipo Futuri Aumenti Contrattuali" è stato escluso dal calcolo della retribuzione normale ex art. 23 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013, in deroga, ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 24 del medesimo CCNL.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, siamo a richiedere l'adeguamento dello stipendio mensile del lavoratore, nonché le differenze economiche dalla data del 01 Marzo 2016.

La presente quale formale richiesta con contestuale  interruzione di ogni prescrizione e decadenza

In attesa di un vostro formale e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 

Il Lavoratore                                                                        l'Organizzazione Sindacale

sabato 24 ottobre 2020

CHI RINNOVA IL CONTRATTO DELLA VIGILANZA E’ RAPPRESENTATIVO ?

 

Come scrissi nel luglio del 2016, le associazioni datoriali, rappresentavano il 28% degli Istituti che operavano in Italia. Questo nel 2016 dove dai loro siti era possibile rilevare i loro associati. ma ormai da qualche anno, questo non è più possibile, in quanto tutte e tre le associazione ( U.N.I.V. – A.S.S.I.V. e A.N.I.V.I.P., hanno tolto i nominativi degli Istituti di vigilanza, loro associati, ma questo potrebbe far pensare a male e cioè che sono ancora meno di quanti erano nel 2016, e quindi se a mio parere non erano rappresentativi allora (2016) non lo sono affatto oggi.

Quindi le tre associazioni dimostrino la loro rappresentatività, in merito al rinnovo del C.C.N.L. della vigilanza privata trasmettendo l’elenco dei loro associati ai sindacati, e pubblicandoli sui loro siti ufficiali.

Il Segretario Generale dell’UNAL

Francesco Pellegrino

quanto pubblicato sabato 16 luglio 2016

CHI RINNOVA IL CONTRATTO DELLA VIGILANZA PRIVATA È RAPPRESENTATIVO?

Sapete quanti sono gli  Istituti di vigilanza da esse rappresentati per i quali le Associazioni datoriali: U.N.I.V. A.S.S.I.V. e A.N.I.V.I.P. firmano il rinnovo del contratto Nazionale della vigilanza privata. Queste associazioni datoriali a mio modesto parere non sono affatto rappresentative, in quanto su oltre 800 Istituti di vigilanza esistenti in Italia, ne rappresentano tutte e tre le associazioni appena 225 cioè tradotto in percentuale fa il  28 %. Quindi a nome di chi rinnovano il contratto? lo rinnovano a nome di pochi intimi (225 Istituti di vigilanza) e quindi anche i Sindacati autonomi hanno diritto a partecipare alla trattativa del rinnovo senza porre l’ostacolo della maggior rappresentatività che se non conta per le Associazioni dei padroni, non deve contare nemmeno per le Associazioni dei lavoratori! è evidente che ormai si è instaurato un consolidato rapporto di collaborazione tra i sindacati e le associazioni padronali e infatti ad ogni rinnovo del contratto le Guardie particolari giurate rimangono sempre più soddisfatte.
 U.N.I.V.           rappresenta 87 Istituti di vigilanza per tutte le Regione esclusa la                             Liguria ove NON rappresenta alcun Istituto
 A.S.S.I.V.        rappresenta 89 Istituti di vigilanza per tutte le Regione escluse le                             Regioni  Abruzzo – Basilicata – Sardegna – Trentino e Valle d’Aosta                           ove NON rappresenta alcun Istituto
 A.N.I.V.I.P.      rappresenta 49 Istituti di vigilanza per tutte le Regione escluse le                             Regioni Puglia – Sardegna – Umbria e Valle d’Aosta ove NON                                     rappresenta alcun Istituto

mercoledì 7 ottobre 2020

Tiro a segno: sul certificato occorre il bollo

Tiro a segno: serve il bollo sui certificati rilasciati alle guardie giurate. 
Lo stabilisce l'Agenzia delle entrate.

I certificati rilasciati alle guardie particolari giurate dalle sezioni del Tiro a Segno sono soggetti ad imposta di bollo di 16,00 euro a pagina. Lo ha stabilito l’agenzia delle Entrate, interpellata dal ministero dell’Interno a seguito di un quesito inoltrato da alcune società di sicurezza. 
Il tiro a segno, ricorda l’agenzie delle Entrate, non rientra nel novero delle federazioni sportive senza scopo di lucro (che sono del tutto esonerate dalle imposte di bollo), trattandosi in effetti di ente pubblico sottoposto alla vigilanza del ministero dell’interno. 
Gli Istituti di Vigilanza Privata devono quindi informare le proprie guardie di provvedere alla regolarizzazione fiscale del bollo. 

Trattandosi di un titolo individuale e personale, salvo accordi specifici con le imprese, la regolarizzazione infatti resta in capo al lavoratore (da CCNL spetta però il rimborso della marca da parte dell’impresa).

martedì 7 luglio 2020

Ferie non godute: quando sono pagate

SENTENZA CORTE CASSAZIONE FERIE


Per la Cassazione il datore è tenuto a pagare le ferie non godute se non prova di aver messo il lavoratore in condizione di fruire avvisandolo che le avrebbe perdute allo scadere del periodo indicato


Pagamento delle ferie non godute


Il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente le ferie non godute se non fornisce la prova di averlo messo effettivamente in condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, costituisce un principio fondamentale, previsto dall'art. 36 della Costituzione e tutelato anche a livello UE.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 13613/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una AUSL condannata a pagare a un lavoratore, all'epoca dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa oltre 8mila euro a titolo di indennità sostitutiva per quasi un mese di ferie non godute entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.

Diritto alle ferie irrinunciabile

La Cassazione conferma che il diritto alle ferie è irrinunciabile e, come tale, è garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Sul punto, richiama l'interpretazione fornita dalla Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 che ha ribadito "il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite" che deve essere "considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare".

Pertanto, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi, sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

Pur non potendo imporre al lavoratore le ferie, al datore è consentito invitarlo a farlo, se necessario formalmente, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Pertanto, qualora questi non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.

Qualora, invece, il datore di lavoro sia in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il citato art. 7 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello appare conforme ai principi affermati dalla citata sentenza della Grande Sezione della CGUE. La datrice di lavoro, infatti, non è stata in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il dirigente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Pertanto, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro si pone in contrasto rispettivamente, l'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che con l'art. 36 della Costituzione.

sabato 4 luglio 2020

ATTENTI AI SINDACATI DI COMODO

QUANDO TI DICONO "VIENI AL SINDACATO DOBBIAMO FIRMARE ALCUNI DOCUMENTI".
Poi arriva il giorno in cui il tuo datore di lavoro ti dice che un giorno della prossima settimana devi andare al sindacato con lui a firmare alcune carte.
Ecco, devi sapere che il tuo datore di lavoro ti ha appena comunicato che sta per darti una grandissima fregatura.
Ebbene si.
Perché al sindacato, o anche all'ITL - Ispettorato Territoriale del Lavoro - il tuo datore di lavoro ti farà firmare un Verbale di conciliazione.
Che cos'è?
Niente, è solo una tua dichiarazione nella quale attesti che non è vero che nei mesi o anni precedenti sei stato pagato meno del dovuto, che non ti hanno pagato le ore di lavoro straordinario, che ti hanno fatto svolgere mansioni superiori e ti hanno pagato meno di quello che dice la Legge, insomma ti farà firmare una dichiarazione nella quale tu rinunci a tutti i tuoi diritti e, per invogliarti a firmare, ti darà un piccolo compenso, poche centinaia di euro, facendoti però capire che lui ti sta facendo un favore. Ti sta aiutando.
Ebbene, dovete sapere che una volta firmato quel verbale non potrete più richiedere nulla per il periodo precedente alla firma. Differenze sulla retribuzione, mansioni ecc. tutto perduto.
Ebbene, nella mia esperienza professionale vedo continuamente casi di questo tipo.
Casi in cui il lavoratore rinuncia volontariamente, ma inconsapevolmente, a decine di migliaia di Euro a fronte di pochi spiccioli per il caffè.
Perché accade questo?
Per due motivi essenzialmente:
1) Il lavoratore ha paura di essere licenziato, ma questa paura è spesso infondata;
2) Le persone che dovrebbero tutelare il lavoratore e fargli capire cosa sta firmando, ed a cosa sta rinunziando, spesso non sono dalla sua parte, non vogliono fare i suoi interessi.
Il mio consiglio?
La prossima volta che il vostro datore di lavoro vi comunica che dovete andare al sindacato a firmare alcune carte dovete, immediatamente, rivolgervi ad un sindacato onesto di vostra assoluta fiducia che possa tutelare i vostri interessi che siete VOI a scegliere non il padrone.

RINNOVO CCNL VIGILANZA

Non so se avete capito....ma stanno puntando tutto sui servizi fiduciari ( che ora chiamano servizi di sicurezza, infatti specificano: “sparisce finalmente l’improprio termine fiduciari”) successivamente continuano  :”..nel caso dei servizi di sicurezza occorre colmare alcune lacune e contraddizioni della precedente impostazione..” .
Non so se capite la gravità della situazione..ed inoltre, non so se lo avete notato, non vengono mai menzionate le guardie giurate. Qualcuno so già che sosterrá  il fatto che l’intestazione presenta la dicitura “Incontro per il rinnovo del ccnl vigilanza privata” , ma permettetemi quindi il beneficio del dubbio verso chi spaccia per servizi di vigilanza l’attività svolta da soggetti che non sono in possesso dei titoli di polizia concessi dalla prefettura per svolgere la suddetta attività. Quante volte si sente parlare di vigilanza “non armata” che di vigilanza non ha nulla?! .....ecco questo è quello che stanno facendo, ci stanno estinguendo. Con la complicità dei sindacati...noi come UNAL ci dissociamo, da tale pratica.