mercoledì 15 gennaio 2014

ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE - NUOVE MAXI SANZIONI

Dal 24 dicembre scorso sono in vigore le nuove maxi sanzioni in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.
Il decreto legge n. 145/2013, allo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha infatti aumentato significativamente – addirittura, in alcuni casi, fino a 10 volte – gli importi delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti.
Come noto, la legge stabilisce che l’orario di lavoro non deve superare le 48 ore in 7 giorni (rilevabili come media) e il lavoratore deve riposare almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. In caso di violazione, è prevista una sanzione amministrativa pari a:
  • da 1.000 a 7.500 euro (prima variava tra 100 e 750 euro);
  • da 4.000 a 15.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi che l’azienda usa per rilevare la media dell’orario di lavoro effettuato dai dipendenti;
  • da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori e interessi almeno 5 periodi di riferimento (in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Il periodo di riferimento in cui va rilevata l'eventuale violazione, invece, può essere di 4, 6 o 12 mesi.
Con riferimento al riposo giornaliero, che per legge deve essere pari a 11 ore consecutive ogni 24 ore, in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa pari a:
  • da 500 a 1.500 euro;
  • da 3.000 a 10.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata in almeno 3 periodi di 24 ore;
  • da 9.000 a 15.000 euro nel caso in cui la violazione si riferisca a più di 10 lavoratori o interessi almeno 5 periodi di 24 ore (in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Infine, aumentano del 30% le sanzioni previste per il lavoro in nero: ferma restando la sanzione per la mancata interruzione del rapporto di lavoro (che resta invariata), si applica una sanzione amministrativa da 1.950 a 15.600 euro (prima da 1.500 a 12.000) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195 euro (da 150) per ogni giornata di lavoro effettivo.
In aumento anche la sanzione prevista per i lavoratori in nerosuccessivamente regolarizzati: la sanzione amministrativa va da 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 39 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Inoltre, è impossibile applicare la diffida.
Sanzione amministrativa in aumento del 30% anche per il datore di lavoro che incorra nella sospensione dell'attività per lavoro irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per cui è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari, rispettivamente, a 1.950 e 3.250 euro.