mercoledì 28 dicembre 2016

CASSAZIONE LECITO REGISTRARE

   La registrazione può legittimamente essere acquisita al processo senza l'autorizzazione del GIP e rappresenta una forma di autotutela
La registrazione di una conversazione da parte di una persona che vi partecipa attivamente o autorizzata ad assistervi, può essere acquisita legittimamente al processo e non necessita di un'autorizzazione da parte del GIP, poichè non si tratta di un'intercettazione in senso tecnico. 
Precisano i giudici, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. 
Pertanto, l'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi appunto alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale.
Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche, sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono.
Nel caso di specie, la registrazione è stata effettuata dalla parte offesa su propria iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1.
Diverso è, invece, il caso della registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti.
UNAL Sardegna

venerdì 16 dicembre 2016

CCNL Vigilanza privata: proseguono le trattative

Continua il confronto tra le Parti Sociali del settore della vigilanza privata in vista del rinnovo del contratto collettivo di settore. Presente al tavolo come sempre anche Univ, aderente a FederSicurezza, assistita dalla struttura sindacale di ConfcommercioLuigi GabrielePresidente di Univ, ha espresso grande soddisfazione per l'"inconsueto" accordo tra i due lati del tavolo, segno che il nuovo percorso intrapreso possa finalmente essere quello giusto.
E' parso unanime l'accordo sulla necessità di un'innovazione sostanziale, cogliendo l'occasione del rinnovo contrattuale per riflettere concretamente sull'opportunità di non rimanere più ancorati strettamente al passato quanto piuttosto di "rilanciare" la posta in gioco modificando l'impostazione di base e aprendo finalmente le porte, fermo restando la centralità della vigilanza privata tradizionalmente intesa, ad una vera e propria filiera della sicurezza.

giovedì 15 dicembre 2016

SCADENZE ANNUALI" - RSA -RSP

                       rsa-rsp


In forza a quanto previsto dell'art.80 del CCNL, le organizzazioni sindacali presenti in azienda, RSA-RSP, attraverso la presentazione di apposita modulistica devono chiedere all'Azienda la visura delle ore di straordinario dell'ultimo semestre. Tale richiesta inoltrata al fine di poter avere una idea sui livelli occupazionali, oltre al pagamento dei permessi annuali non fruiti (per motivi di servizio) nel 2016 che, come previsto dal CCNL devono essere remunerati con la prima retribuzione di gennaio 2017, accompagnato anche da una lettera di prescrizione dei termini, per le competenze non erogate.
Entrando nello specifico:
I "ROL" sono dei permessi orari per la "riduzione dell'orario di lavoro" che trovano origine nella contrattazione collettiva.
I permessi di cui all'art.76 eventualmente non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art.105 non oltre la retribuzione di gennaio.
Tuttavia possono essere utilizzati fino alla scadenza del 30 giugno (dell'anno successivo). Entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

Mentre le ferie non godute non possono essere monetizzazione; nello specifico:
Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti. Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta. Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.

Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta. Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.
Quanto regolamenta l'azienda è sempre e comunque soggetto a quanto impongono leggi, enti superiori, sentenze, eccetera.

lo staff UNAL Sardegna
Efisio Atzeni Segretario Regionale UNAL - Sardegna