martedì 7 luglio 2020

Ferie non godute: quando sono pagate

SENTENZA CORTE CASSAZIONE FERIE


Per la Cassazione il datore è tenuto a pagare le ferie non godute se non prova di aver messo il lavoratore in condizione di fruire avvisandolo che le avrebbe perdute allo scadere del periodo indicato


Pagamento delle ferie non godute


Il datore di lavoro è tenuto a pagare al dipendente le ferie non godute se non fornisce la prova di averlo messo effettivamente in condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, avvisandolo per tempo e con trasparenza che le avrebbe perdute se non le avesse sfruttate entro lo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, costituisce un principio fondamentale, previsto dall'art. 36 della Costituzione e tutelato anche a livello UE.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 13613/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una AUSL condannata a pagare a un lavoratore, all'epoca dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa oltre 8mila euro a titolo di indennità sostitutiva per quasi un mese di ferie non godute entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.

Diritto alle ferie irrinunciabile

La Cassazione conferma che il diritto alle ferie è irrinunciabile e, come tale, è garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Sul punto, richiama l'interpretazione fornita dalla Grande Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018 nella causa C-619/16 che ha ribadito "il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite" che deve essere "considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare".

Pertanto, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi, sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

In particolare, il datore di lavoro è soprattutto tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite.

Invitare il lavoratore a fruire delle ferie

Pur non potendo imporre al lavoratore le ferie, al datore è consentito invitarlo a farlo, se necessario formalmente, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
L'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Pertanto, qualora questi non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.

Qualora, invece, il datore di lavoro sia in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il citato art. 7 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello appare conforme ai principi affermati dalla citata sentenza della Grande Sezione della CGUE. La datrice di lavoro, infatti, non è stata in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il dirigente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Pertanto, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro si pone in contrasto rispettivamente, l'art. 7 della direttiva 2003/88, oltre che con l'art. 36 della Costituzione.

sabato 4 luglio 2020

ATTENTI AI SINDACATI DI COMODO

QUANDO TI DICONO "VIENI AL SINDACATO DOBBIAMO FIRMARE ALCUNI DOCUMENTI".
Poi arriva il giorno in cui il tuo datore di lavoro ti dice che un giorno della prossima settimana devi andare al sindacato con lui a firmare alcune carte.
Ecco, devi sapere che il tuo datore di lavoro ti ha appena comunicato che sta per darti una grandissima fregatura.
Ebbene si.
Perché al sindacato, o anche all'ITL - Ispettorato Territoriale del Lavoro - il tuo datore di lavoro ti farà firmare un Verbale di conciliazione.
Che cos'è?
Niente, è solo una tua dichiarazione nella quale attesti che non è vero che nei mesi o anni precedenti sei stato pagato meno del dovuto, che non ti hanno pagato le ore di lavoro straordinario, che ti hanno fatto svolgere mansioni superiori e ti hanno pagato meno di quello che dice la Legge, insomma ti farà firmare una dichiarazione nella quale tu rinunci a tutti i tuoi diritti e, per invogliarti a firmare, ti darà un piccolo compenso, poche centinaia di euro, facendoti però capire che lui ti sta facendo un favore. Ti sta aiutando.
Ebbene, dovete sapere che una volta firmato quel verbale non potrete più richiedere nulla per il periodo precedente alla firma. Differenze sulla retribuzione, mansioni ecc. tutto perduto.
Ebbene, nella mia esperienza professionale vedo continuamente casi di questo tipo.
Casi in cui il lavoratore rinuncia volontariamente, ma inconsapevolmente, a decine di migliaia di Euro a fronte di pochi spiccioli per il caffè.
Perché accade questo?
Per due motivi essenzialmente:
1) Il lavoratore ha paura di essere licenziato, ma questa paura è spesso infondata;
2) Le persone che dovrebbero tutelare il lavoratore e fargli capire cosa sta firmando, ed a cosa sta rinunziando, spesso non sono dalla sua parte, non vogliono fare i suoi interessi.
Il mio consiglio?
La prossima volta che il vostro datore di lavoro vi comunica che dovete andare al sindacato a firmare alcune carte dovete, immediatamente, rivolgervi ad un sindacato onesto di vostra assoluta fiducia che possa tutelare i vostri interessi che siete VOI a scegliere non il padrone.

RINNOVO CCNL VIGILANZA

Non so se avete capito....ma stanno puntando tutto sui servizi fiduciari ( che ora chiamano servizi di sicurezza, infatti specificano: “sparisce finalmente l’improprio termine fiduciari”) successivamente continuano  :”..nel caso dei servizi di sicurezza occorre colmare alcune lacune e contraddizioni della precedente impostazione..” .
Non so se capite la gravità della situazione..ed inoltre, non so se lo avete notato, non vengono mai menzionate le guardie giurate. Qualcuno so già che sosterrá  il fatto che l’intestazione presenta la dicitura “Incontro per il rinnovo del ccnl vigilanza privata” , ma permettetemi quindi il beneficio del dubbio verso chi spaccia per servizi di vigilanza l’attività svolta da soggetti che non sono in possesso dei titoli di polizia concessi dalla prefettura per svolgere la suddetta attività. Quante volte si sente parlare di vigilanza “non armata” che di vigilanza non ha nulla?! .....ecco questo è quello che stanno facendo, ci stanno estinguendo. Con la complicità dei sindacati...noi come UNAL ci dissociamo, da tale pratica.

contributo per le guardie giurate


Trovate i moduli da scaricare compilare e inviare via raccomandata o pec
se avete diritto a ricevere il contributo di solidarietà previsto
dall'Ente Bilaterale EBINVIP che regolarmente le aziende e la triplice
vi fa pagare mensilmente (o comunque si trattiene)

in sintesi il contributo si solidarietà del valore mensile di 130€
spetta al :

lavoratore/la lavoratrice il cui reddito da lavoro costituisca l’unica
fonte reddituale
del proprio nucleo familiare che, alle dipendenze di un’impresa
esercente attività di Vigilanza
Privata con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di
apprendistato, sia sospeso dal lavoro
e posto in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di
Integrazione Salariale, in forza
delle disposizioni di cui al Decreto Legge 02.03.2020 n. 9 e al Decreto
Legge 17.03.2020 n. 18,
per una quantità di ore pari ad almeno il 75% delle ore ordinarie
lavorabili nei mesi di Febbraio,
Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2020 e per un massimo di
tre richieste

Il lavoratore/la lavoratrice presenta richiesta a EBINVIP a mezzo
raccomandata a/r all’indirizzo:
Via Piemonte n. 32, 00187 Roma o a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo
prestazioni.ebinvip@pec.it  entro 30 giorni (*) dal ricevimento del

cedolino paga del mese di
riferimento, compilando il modulo disponibile sul sito dell’Ente o
richiedibile presso le
Organizzazioni Sindacali territoriali.
La richiesta è presentabile ogni mese in cui si verifica la situazione
di cui al punto 1); pertanto,
sono ammesse più richieste, fino ad un massimo di tre, da parte dello
stesso lavoratore nell’arco
del periodo Febbraio / Agosto 2020.

Alla richiesta devono essere allegati:
A) stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non antecedente a
gennaio 2020 o in
autocertificazione (allegato 1);
B) certificazione unica 2019;
C) cedolino paga del mese dal quale siano rilevabili le ore di ricorso
alla Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga o al Fondo di Integrazione Salariale;
D) dichiarazione dell’azienda attestante la sospensione dal lavoro per
avvenuta collocazione in
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo di Integrazione
Salariale nel mese di
riferimento (allegato 2);
E) informativa privacy (allegato 3)  (GLI ALLEGATI LI TROVATE AL LINK
INDICATO)

In presenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, gli uffici
provvedono al pagamento del
CONTRIBUTO di SOLIDARIETA’ in favore del lavoratore, dandone
comunicazione all’azienda che
agisce in qualità di sostituto di imposta.