RICORSO ? CHE SCIOCCHEZZA!
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Ultimamente non sento altro che cialtronerie spacciate per verità. Con il vostro chiacchiericcio da vecchie comari sembra di essere in un pollaio.
Una tra le tante voci è questa, le altre sono in calduccio!
La domanda che sta rimbalzando è: “La Vigilanza Sardegna ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal Tribunale Fallimentare di Cagliari sul suo fallimento. Ha fatto opposizione alla sentenza e ha vinto il ricorso.
Il fallimento non si impugna davanti al consiglio di stato, come si evince dal prospetto seguente, chi asserisce questo dice una sciocchezza.
L’Impugnazione di una sentenza dichiarativa di fallimento (fare reclamo) si svolge innanzi alla corte di appello. Dopo il Deposito della sentenza nella cancelleria del tribunale, entro i 30 gg. di notifica o avviso,bisogna depositare ricorso nella cancelleria della corte di appello, allora entro 5 gg. dal deposito del ricorso, l presidente della corte designa il relatore e fissa l’udienza entro i 60 gg. dal deposito del ricorso. Almeno 10 gg. prima della udienza ci deve essere la costituzione delle parti resistenti e l’intervento di terzi. Allora si ha l’udienza innanzi al collegio e la relativa sentenza.
Due le opzioni:
– con ricorso rigettato:”Notifica della sentenza al reclamante a cura della cancelleria”
– con ricorso accolto: “Notifica della sentenza, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante e deve essere pubblicata a norma dell’art,17 l.f.
Contro la sentenza della corte di appello è possibile proporre ricorso innanzi alla Corte di Cassazione entro 30 gg. dalla notifica della sentenza.
(art. 18 l.f. comma 14)
Alcune note esplicative:
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. In tal caso le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26 l.f.
Il deposito del ricorso non sospende la procedura fallimentare, tuttavia, secondo l’art. 19 l.f. la corte d’appello, su richiesta di parte oppure del curatore, può quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, o anche temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.
Si tratta di un provvedimento di natura cautelare, destinato a essere sostituito dalla sentenza della corte.
L’istanza di sospensione si propone con ricorso, anche se non è specificato chi sia legittimato a proporlo, ma è certo che la richiesta può essere avanzata da chi ha interesse (art. 100 c.p.c.) e sicuramente un tale interesse fa capo alla persona del debitore.
Altri soggetti, oltre, al fallito potrebbero agire per chiedere la revoca della sentenza di fallimento, la formula usata dal legislatore è molto ampia, come è ampia la formulazione dell’art. 100 c.p.c. (per proporre domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse), e di conseguenza sarà la corte d’appello a stabilire, caso per caso, l’esistenza di questo in capo a persone diverse dal fallito.
Una volta depositato il ricorso, il presidente della corte fissa la data dell’udienza davanti al collegio in camera di consiglio e ordina la comparizione delle parti. A tal fine copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.
Alcune sentenze rilevanti:
Nel procedimento di reclamo, così come previsto dal novellato art. 18 l. fallimentare non opera il divieto di novità di domande né di eccezioni nuove posto dall’art. 345 c.p.c. Corte Appello Torino 13/11/2008 e nello stesso senso sentenza del 21/10/2008.
Il testo novellato dell’art. 18 l. fallimentare prevede espressamente, nel contenuto del ricorso, l’indicazione (oltre che dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende disporre) dei documenti prodotti, sicché è ammissibile avvalersi di nuovi documenti. Corte Appello Torino 28/05/2008.
L’amministratore della società fallita è legittimato “iure” proprio all’opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Tribunale di Venezia 19/03/2008.